Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma  ope  legis  domicilia, contro la regione Puglia, in persona del
 presidente della giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria di
 incostituzionalita' della legge regionale riapprovata  a  maggioranza
 assoluta dal consiglio regionale della regione Puglia con delibera n.
 701  del  21  dicembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio
 dei Ministri in  data  27  dicembre  1993  recante  ..  "disposizioni
 integrative della l.r. 30 luglio 1990, n. 34, per l'inquadramento nei
 ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai
 sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della l.r.
 20 giugno 1980, n. 72".
    Il  testo  legislativo era stato approvato dal consiglio regionale
 della regione Puglia una prima volta nella seduta del 18 maggio 1993.
    Il Governo aveva rinviato il testo alla regione  con  le  seguenti
 osservazioni  ..  "1)  la  formulazione  adottata dall'articolo unico
 prevedente inquadramento in  ruolo  personale  istituti  psichiatrici
 convenzionati, sembra poter consentire - anche in relazione a diverse
 date  30  giugno 1984 e 12 giugno 1985 presenza in servizio personale
 interessato - inquadramento in ruolo dipendenti istituti  stessi  con
 rapporto  di  lavoro  convenzionato  e  incaricato, in difformita' da
 legislazione statale di riferimento di cui alla legge n.  207/1985  e
 da disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 342/1990; 2)
 quarto  comma  medesimo  articolo  unico  consente  immissione figure
 professionali  non  piu'  presenti  ordinamento  giuridico  ai  sensi
 dell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990 ..".
    La  regione,  di  tali  osservazioni,  non ne ha recepito nessuna,
 riapprovando il medesimo testo di cui alla seduta precedente.
    La legge in questione e' pero' sicuramente incostituzionale.
   Occorre premettere che in materia di status giuridico del personale
 delle u.s.l. alle regioni spetta soltanto,  ai  sensi  dell'art.  47,
 quarto  comma, della legge n. 833/1978, il potere di emanare norme di
 attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma,  della
 Costituzione).  La riserva allo Stato di tale materia e' giustificata
 da evidenti esigenze di uniformita' di disciplina  (v.  sentenze  nn.
 308 e 342 del 1990).
    Ora,  la  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  342/1990)  ha gia'
 dichiarato l'incostituzionalita'  dell'art.  1  della  legge  regione
 Puglia  riapprovata  il  5  marzo  1990, recante un titolo identico a
 quello della legge in esame, per non avere osservato l'art.  3  della
 legge   statale  n.  207/1985  in  quanto  l'anzianita'  di  servizio
 richiesta (19 giugno 1985) era difforme  da  quella  stabilita  dalla
 norma statale (31 dicembre 1983).
    La legge ora riapprovata dalla regione Puglia, nel complesso delle
 disposizioni  di  cui  al  primo e secondo comma dell'articolo unico,
 vuole eludere il dettato della sentenza della  Corte  costituzionale,
 oltre  che  dei  principi,  giacche'  cerca  di  accreditare,  almeno
 nell'organo di controllo,  la  convinzione  che  le  disposizioni  in
 questione  si  riferiscano al personale di cui all'art. 1 della legge
 20 maggio 1985, n. 207, come sarebbe dimostrato  dal  richiamo  delle
 date  (ad  es.  30  giugno  1984)  di  riferimento dell'anzianita' di
 servizio indicate in detto art. 1 della  legge  n.  207/1985,  e  dal
 richiamo   testuale   dello   stesso   operato   dal   secondo  comma
 dell'articolo unico.
    Tuttavia   l'interprete,   considerato   che   il   primo    comma
 dell'articolo  unico denunciato non definisce la natura del titolo in
 base al quale il personale era in servizio alle date evidenziate,  e'
 autorizzato  a  giungere  senz'altro  alla  conclusione che si tratta
 anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato,  (e  cioe'
 di  quello  di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990), per il quale
 l'art. 3 della legge n.  207/1985  stabilisce  una  diversa  data  di
 anzianita' di servizio, data che la legge regionale deve rispettare.
    La  legge impugnata, nei due commi dell'articolo unico, e' percio'
 illegittima perche' consente l'interpretazione di cui  teste'  si  e'
 detto.
    Anche  il  quarto  comma di tale articolo unico e' illegittimo per
 violazione  dell'art.  117  della   Costituzione   perche'   consente
 l'immissione  in  ruolo  di  figure  professionali  non piu' presenti
 nell'ordinamento statale di riferimento (v. art.  40  del  d.P.R.  n.
 384/1990).
    Tanto  premesso,  sulla  base  della  delibera  del  Consiglio dei
 Ministri del  5  gennaio  1994,  che  approva  la  determinazione  di
 impugnare la legge regionale in questione.