Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma ope legis domicilia, contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della regione Puglia con delibera n. 701 del 21 dicembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1993 recante .. "disposizioni integrative della l.r. 30 luglio 1990, n. 34, per l'inquadramento nei ruoli nominativi del personale dei servizi psichiatrici utilizzati ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della l.r. 20 giugno 1980, n. 72". Il testo legislativo era stato approvato dal consiglio regionale della regione Puglia una prima volta nella seduta del 18 maggio 1993. Il Governo aveva rinviato il testo alla regione con le seguenti osservazioni .. "1) la formulazione adottata dall'articolo unico prevedente inquadramento in ruolo personale istituti psichiatrici convenzionati, sembra poter consentire - anche in relazione a diverse date 30 giugno 1984 e 12 giugno 1985 presenza in servizio personale interessato - inquadramento in ruolo dipendenti istituti stessi con rapporto di lavoro convenzionato e incaricato, in difformita' da legislazione statale di riferimento di cui alla legge n. 207/1985 e da disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 342/1990; 2) quarto comma medesimo articolo unico consente immissione figure professionali non piu' presenti ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 384/1990 ..". La regione, di tali osservazioni, non ne ha recepito nessuna, riapprovando il medesimo testo di cui alla seduta precedente. La legge in questione e' pero' sicuramente incostituzionale. Occorre premettere che in materia di status giuridico del personale delle u.s.l. alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 833/1978, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione). La riserva allo Stato di tale materia e' giustificata da evidenti esigenze di uniformita' di disciplina (v. sentenze nn. 308 e 342 del 1990). Ora, la Corte costituzionale (sentenza n. 342/1990) ha gia' dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 1 della legge regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante un titolo identico a quello della legge in esame, per non avere osservato l'art. 3 della legge statale n. 207/1985 in quanto l'anzianita' di servizio richiesta (19 giugno 1985) era difforme da quella stabilita dalla norma statale (31 dicembre 1983). La legge ora riapprovata dalla regione Puglia, nel complesso delle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo unico, vuole eludere il dettato della sentenza della Corte costituzionale, oltre che dei principi, giacche' cerca di accreditare, almeno nell'organo di controllo, la convinzione che le disposizioni in questione si riferiscano al personale di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, come sarebbe dimostrato dal richiamo delle date (ad es. 30 giugno 1984) di riferimento dell'anzianita' di servizio indicate in detto art. 1 della legge n. 207/1985, e dal richiamo testuale dello stesso operato dal secondo comma dell'articolo unico. Tuttavia l'interprete, considerato che il primo comma dell'articolo unico denunciato non definisce la natura del titolo in base al quale il personale era in servizio alle date evidenziate, e' autorizzato a giungere senz'altro alla conclusione che si tratta anche del personale a rapporto convenzionale o incaricato, (e cioe' di quello di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990), per il quale l'art. 3 della legge n. 207/1985 stabilisce una diversa data di anzianita' di servizio, data che la legge regionale deve rispettare. La legge impugnata, nei due commi dell'articolo unico, e' percio' illegittima perche' consente l'interpretazione di cui teste' si e' detto. Anche il quarto comma di tale articolo unico e' illegittimo per violazione dell'art. 117 della Costituzione perche' consente l'immissione in ruolo di figure professionali non piu' presenti nell'ordinamento statale di riferimento (v. art. 40 del d.P.R. n. 384/1990). Tanto premesso, sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 1994, che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in questione.